Chi è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, deve provare la propria impossibilità e non la capacità economica di chi ha diritto alla misura/contributo.
Queste sono le ragioni per le quali i giudici della Corte di Cassazione hanno fatto presente che, non sussistendo lo stato di bisogno dei figli ai quali provvedeva da diversi anni la moglie, non può essere ritenuto responsabile per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Queste sono le delucidazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16183/2021.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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