L'art. 892 c.c. al n.1 fissa il principio in virtù del quale deve essere osservata una distanza di tre metri dal confine per gli alberi di alto fusto.
Sono alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.
Il n. 2 dell'art. 892 c.c. precisa che la distanza del confine è un metro e mezzi per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati alti quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffondono in rami.
Il n. 3 dell'art. 892 c.c. dispone che la distanza del confine è di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
Sull'ultimo comma la Corte di Cassazione con sentenza n. 21010/2008 ha precisato che “le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art.892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luci e vedute”.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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