Due articoli del codice civile si riferiscono alle donazioni indirette, l'art. 737 c.c. e 809 c.c..
In particolare l'art. 809 c.c. individua una serie di atti diversi dalla donazione contrattuale, utilizzati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione.
L'art. 809 c.c. stabilisce che le liberalità risultanti da atti diversi dal contratto di donazione sono sempre soggette alle regole dettate in tema di revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, oltre a quelle sulla riduzione in caso di lesione della quota di legittima.
L'art. 737 c.c., primo comma, attrae nel perimetro della collazione le donazioni indirette, fatta salva l'eventuale clausola di dispensa.
Si ha donazione indiretta quando il donante raggiunge lo scopo di arricchire un'altra persona utilizzando atti che hanno una causa diversa da quella della donazione.
Si fanno rientrare in tale categoria, ad esempio, il contratto a favore di terzo, l'intestazione di beni a nome altrui, il mandato irrevocabile, il contratto di società, il negozio di fondazione e l'atto di dotazione, la rinuncia, l'adempimento del terzo, la delegazione, il comodato, l'assunzione di garanzia per debiti altrui e l'accollo come ad esempio la costruzione su un fondo altrui con propri materiali, i trust, la comunione legale dei beni.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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