Per l'usucapione occorre il possesso.
Non usucapisce il detentore e non usucapisce colui al quale per cortesia, amicizia o condiscendenza siano consentiti atti di godimento della cosa o atti di tolleranza ex art. 1144 c.c..
Tale regola trova soprattutto applicazione nei rapporti di vicinato fondiario.
L'aver tollerato, per esempio, per anni il passaggio saltuario del vicino sul proprio fondo non deve condurre all'usucapione di una servitù di passaggio. Diversamente verrebbe scoraggiato ogni spirito di cortesia fra vicini.
Gli atti di tolleranza consistono in un godimento di portata modesta, transitorio e saltuario, tacitamente consentito.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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