A giustificare l'usucapione concorre l'esigenza di tutelare interessi consolidati con il tempo.
Tale esigenza sussiste solo quando il possesso sia di buona fede.
Pertanto il possesso di buona fede conduce ad un'usucapione più rapida.
Il possesso in buona fede si considera tale quando è in buona fede iniziato. Quindi la sopravvenuta consapevolezza della illegittimità del possesso non nuoce.
L'usucapione di beni immobili e diritti reali immobiliari si compie di regola in venti anni come è stabilito dall'art. 1158 c.c..
Tuttavia chi acquista un immobile in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore con il decorso di dieci anni dalla data di trascrizione.
L'usucapione dei beni mobili (non iscritti in pubblici registri) si compie in venti anni se il possesso non è di buona fede, in dieci anni se il possesso è in buona fede.
L'usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi , ecc) si compie in dieci anni. Concorrendo i requisiti di buona fede, titolo idoneo e trascrizione il termine è ridotto a tre anni.
L'universalità dei beni mobili si usucapiscono di regola in venti anni. Buona fede e titolo idoneo abbreviano il termine a dieci anni.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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