Le somme dovute al lavoratore a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura massima di un quinto (a meno che non si tratti di crediti alimentari).
In casi determinati però il pignoramento dello stipendio può incontrare un limite di diverso tipo.
Infatti, se esso ha come oggetto delle somme già accreditate su un conto bancario o postale, può essere effettuato solo sull'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (art. 545, comma ottavo, c.p.c.).
Poiché quest'ultimo parametro rappresenta un valore di importo variabile, in quanto viene aggiornato di anno in anno dall'Inps, si rende necessario conoscerne il nuovo valore per calcolare correttamente i limiti del pignoramento dello stipendio.
Vi informiamo che l'importo mensile dell'assegno sociale 2021 risulta pari ad euro 460,28. Si tratta, quindi, di un valore leggermente superiore rispetto ai 459,83 euro del 2020.
Ciò significa che stante il disposto dell'art. 545 c.p.c., nel 2021 il pignoramento di uno stipendio che sia già stato accreditato su un conto corrente bancario o postale potrà effettuarsi solamente sulle somme eccedenti euro 1.380,84, rappresentando tale importo esattamente il triplo del valore dell'assegno sociale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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