Per la Cassazione, non si può agire esecutivamente iscrivendo ipoteca sui beni di un fondo patrimoniale per i debiti relativi a redditi da partecipazioni in società di capitali.
In pratica il fondo non è aggredibile in relazione a debiti che hanno a che fare con redditi che derivano da attività svolte per finalità puramente speculative, perché non c'è alcun collegamento con il soddisfacimento dei bisogni familiari a cui il fondo è destinato.
Il caso riguarda un contribuente che si oppone all'iscrizione ipotecaria per la somma di euro 526.420,16 sui beni compresi nel fondo patrimoniale che non è aggredibile con l'azione esecutiva.
I debiti in questione si riferiscono a obbligazioni che non riguardano il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Questa in sintesi l'importante precisazione fornita dai Supremi Giudici nell'ordinanza n. 15741/2021.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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