Sono previste alcune modifiche sui permessi e altri benefici previsti dall'articolo 33 della legge 104/92, tra l'altro già modificato da successivi provvedimenti, per l'assistenza ai disabili, che diventeranno operanti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (disegno di legge 3 marzo 2010, n° 1167 - B)..
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (disegno di legge n° 1167- B del 3 marzo 2010) diventeranno operanti alcune importanti modifiche che riducono il numero di coloro che avranno diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per l'assistenza ai parenti handicappati e ai benefici in materia di mobilità.
A questo proposito, si precisa che il diritto ad usufruire del numero di tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto agli effetti previdenziali sarà riconosciuto al solo dipendente, che sia pubblico o privato, il quale abbia un rapporto di parentela con la persona da assistere di secondo grado, anziché di terzo.
Il rapporto di parentela fino al terzo grado rimane solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona handicappata abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età oppure nell'ipotesi in cui gli stessi siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
Inoltre si evidenzia che tale diritto verrà riconosciuto solo a una persona e non come in passato a più lavoratori per l'assistenza di una stessa persona con handicap, ad eccezione del caso di genitori (anche adottivi) di un figlio handicappato che al contrario potranno usufruirne alternativamente.
Infatti, il nuovo testo precisa che successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino affetto da handicap in stato di gravità e non ricoverato, il diritto ad usufruire dei permessi sia riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che potranno beneficiarne alternativamente, anche in maniera continuata nell'ambito del mese.
Infine, per quanto riguarda la modifica sula scelta della sede di lavoro si precisa che essa andrà fatta sulla sede più vicina al domicilio della persona da assistere.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ASSISTENZA LEGALE Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articoli correlati