chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

avvalessandra

Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sono previste alcune modifiche sui permessi e altri benefici previsti dall'articolo 33 della legge 104/92, tra l'altro già modificato da successivi provvedimenti, per l'assistenza ai disabili, che diventeranno operanti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (disegno di legge 3 marzo 2010, n° 1167 - B)..

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (disegno di legge n° 1167- B del 3 marzo 2010) diventeranno operanti alcune importanti modifiche che riducono il numero di coloro che avranno diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per l'assistenza ai parenti handicappati e ai benefici in materia di mobilità.

A questo proposito, si precisa che il diritto ad usufruire del numero di tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto agli effetti previdenziali sarà riconosciuto al solo dipendente, che sia pubblico o privato, il quale abbia  un  rapporto  di  parentela  con  la  persona  da assistere di secondo grado, anziché di terzo.
Il rapporto di parentela fino al terzo grado rimane solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona handicappata abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età oppure nell'ipotesi in cui gli stessi siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
Inoltre si evidenzia che tale diritto verrà riconosciuto solo a una persona e non come in passato a più lavoratori per l'assistenza di una stessa persona con handicap, ad eccezione del caso di genitori (anche adottivi) di un figlio handicappato che al contrario potranno usufruirne alternativamente.
Infatti, il nuovo testo precisa che successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino affetto da handicap in stato di gravità e non ricoverato, il diritto ad usufruire dei permessi sia riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che potranno beneficiarne alternativamente, anche in maniera continuata nell'ambito del mese.
Infine, per quanto riguarda la modifica sula scelta della sede di lavoro si precisa che essa andrà fatta sulla sede più vicina al domicilio della persona da assistere.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASSISTENZA LEGALE

Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.