Con il contratto di divisione i partecipanti ad una comunione sciolgono, attribuendo a ciascuno, in luogo del diritto di quota, un diritto esclusivo di valore corrispondente.
Il presupposto della divisione è dunque l'esistenza di uno stato di comunione.
Se questo non esiste il contratto di divisione è nullo.
Se sono stati omessi uno o più beni, la divisione non è invalida, e si procede ad un supplemento di divisione ex art. 762 codice civile.
Se uno dei condividenti è stato leso in misura superiore ad un quarto, può chiedere la rescissione della divisione ex art. 763 c.c..
L'errore non è causa di annullamento della divisione.
Se esso ha determinato l'omissione di beni, oppure la lesione di un condividente oltre la misura del quarto, si applicano i rimedi ora accennati.
La divisione può essere annullata per violenza o per dolo.
I condividenti si devono reciproca garanzia per l'evizione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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