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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La comunione si scioglie con la divisione, che attribuisce a ciascun condividente, in luogo del diritto di quota, un diritto esclusivo di pari valore.

Della comunione ordinaria ciascun partecipante può sempre chiedere la divisione, salvo che vi sia un vincolo di rimanere in comunione per un certo tempo.

Questo vincolo può derivare da una convenzione stipulata dai contitolari oppure, trattandosi di comunione ereditaria, può essere stato imposto dal testatore.

La legge non ammette che il vincolo possa durare oltre un certo numero di anni.

La divisione può farsi d'accordo tra le parti con un contratto di divisione.

In mancanza di accordo, viene fatta dal giudice secondo alcuni criteri fissati dalla legge.

La divisione può aver luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei comproprietari.

Se la comunione ha per oggetto un intero patrimonio, ciascun condividente ha diritto di ottenere la sua parte in natura, con porzioni formate in modo quanto possibile omogeneo.

Ciò significa con porzioni che comprendano una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità in proporzione dell'entità di ciascuna quota. Le differenze possono venire compensate con il pagamento di conguagli in denaro.

Può capitare che la comunione comprenda un bene indivisibile o il cui frazionamento determinerebbe una diminuzione di valore o altri inconvenienti.

In tale caso esso deve preferibilmente venire compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore.

Se nessuno dei condividenti è disposto a ciò, il bene verrà venduto e tra i condividenti verrà ripartito il ricavo.

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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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