In caso di separazione, il Giudice assegna la casa familiare al coniuge a cui sono affidati i figli (minorenni di sicuro, ma anche maggiorenni non economicamente autosufficienti).
Dunque, il Giudice nell'assegnare la casa coniugale tiene conto primariamente dell'interesse dei figli.
La regola è che l'utilizzo della casa coniugale/ familiare spetti al coniuge presso il quale i figli vengono collocati e dove hanno la residenza, indipendentemente da chi sia il proprietario.
Ad esempio, se il marito è il proprietario della casa e i figli vivono con la madre spetterà a lei restare nella casa coniugale.
Il diritto cesserà quando i figli andranno a vivere in altro luogo o acquisteranno l'indipendenza economica.
Nel caso di coppia senza figli la casa resta al proprietario.
Nel caso di cointestazione della casa familiare, questa potrà essere venduta a terzi con suddivisione del ricavato (se c'è un mutuo in corso, al netto del mutuo) oppure uno dei due potrà acquistare la quota dell'altro.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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