Quando i coniugi hanno deciso di separarsi si fanno tante domande, tra le quali si chiedono le sorti del mutuo cointestato della casa coniugale.
Precisiamo che il mutuo e il matrimonio sono due cose diverse e quindi la circostanza che i contraenti non siano più coniugi o si siano separati non interessa alla banca, che comunque ha di fronte a sé due obbligati dotati di propria e distinta soggettività.
I rapporti con la banca devono essere oggetto di un apposito accordo tra gli ex coniugi.
Tale accordo non interessa alla banca, per la quale i cointestatari risulteranno per sempre solidalmente obbligati.
In sede di separazione, i coniugi devono decidere chi si farà carico del pagamento delle rate (se uno solo di essi o entrambi) nell'ambito dei più generali accordi economici e patrimoniali che regoleranno i loro rapporti da coniugi separati.
Se i coniugi non trovano un punto di incontro, l'unica strada è quella del Tribunale, che deciderà tenendo conto, delle sorti di tutti i rapporti economici degli ex.
E' possibile modificare contrattualmente anche i rapporti con la banca, con un accollo formale del mutuo da parte del coniuge individuato come il soggetto obbligato al pagamento delle rate residue.
Per l'accollo è necessario l'assenso della banca, che potrebbe rifiutarlo se non ci sono adeguate garanzie di solvibilità.
A fronte di tale rifiuto è comunque possibile cercare una banca più disponibile, presso la quale spostare il finanziamento.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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