L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, come previsto dalla Costituzione e dal Codice civile, non cessa con il raggiungimento della maggiore età, bensì permane sino a che i figli non raggiungono una propria indipendenza economica.
L'art. 337 codice civile stabilisce che il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico, che salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
E' chiaro che la giurisprudenza, interpretando tale norma, ha dovuto introdurre dei limiti, non potendo un genitore mantenere un figlio “fannullone”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “il raggiungimento dell'indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario”.
Pertanto, per il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio non è sufficiente l'ottenimento di una borsa di studio, bensì è necessaria una posizione lavorativa quantomeno stabile.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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