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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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In caso di separazione, le vacanze da passare con i propri figli richiedono sempre uno sforzo organizzativo non indifferente.
Di solito, il calendario del tribunale, nello stabilire anche il tempo che i figli devono trascorrere con ciascun genitore per le vacanze estive, non va troppo nel dettaglio.

Questo perché non ci sono delle regole precise a cui fare riferimento per stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con la prole durante le pause invernali o estive.

Tale decisione è rimesa al giudice della separazione, che ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, nell'interesse dei figli alla bigenitorialità “stabilisce a quale di essi sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun geniotrie, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

In caso di separazione, è oramai prassi riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi o frazionati per impiegare le vacanze estive in modo esclusivo con i propri figli. Periodo molto importante, soprattutto per il genitore non collocatario.
Le vacanze rappresentano infatti un'occasione preziosa per rinsaldare il legame e stare con i propri figli.

Se un genitore decide di portare il proprio figlio minore all'estero, l'altro deve dare necessarimente il proprio consenso, anche ai fini del rilascio da parte del Comune dei documenti necessari. Tale consenso il genitore può anche negarlo.
In tale caso, occorre verificare le ragioni del rifiuto.
Se la negazione è immotivata, è possibile rivolgersi al giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario, che una volta fatti i controlli, può autorizzare il rilascio del documento necessario a espatriare.

Se invece, l'opposizione non è per niente priva di fondamento, il giudice adito può accogliere l'istanza, soprattutto se vi è fondato pericolo che l'altro genitore possa cogliere l'occasione del viaggio all'estero per trasferirsi con i figli o se la destinazione è insalubre o pericolosa.

Per informazioni, consulenze legali ed assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili. Garantiamo sempre un valido e concreto aiuto legale con elevata competenza, professionalità e serietà.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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