chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

Questo articolo è stato scritto da:

stef 01

Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Preg.mo avvocato Stefania Sbressa Agneni,

mio figlio e sua moglie hanno un bambino di sette anni che non vogliono far vedere a me e a mio marito per non so quale motivo preciso. Premetto che tra me e mia nuora non c'è mai stata simpatia, ma nonostante ciò l'ho sempre accettata nella mia casa, anche se durante il fidanzamento ha fatto molto soffrire mio figlio che però ha deciso di sposarla ed io non ho voluto interferire sulla sua scelta. Da circa due anni non vediamo la bambina e non partecipiamo alla sua crescita, alla sua vita e con il tempo non saprà nemmeno che siamo i suoi nonni. Cosa possiamo fare? Noi nonni siamo tutelati dalla legge?

( Giuliana, Vercelli).

 

Cara Giuliana,

la Sua lettera mi dà l'occasione di affrontare il tema dei rapporti tra nonni e nipoti. E' indubbio che la funzione sociale dei nonni sia importante ed oggi più che mai sono loro che spesso contribuiscono al mantenimento dei nipoti, svolgendo anche le funzioni di baby sitter. Però, nonostante ciò, la legge non stabilisce alcun vero diritto in loro favore. Quando un genitore si oppone senza motivo alla naturale frequentazione familiare, provocando un danno psicologico ed emotivo al bambino, si può correre ai ripari.

Le segnalo al riguardo, una recente sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma in cui viene data speranza ai nonni che vogliono mantenere i rapporti con i nipoti, negati dall'ostruzionismo e dalle incomprensioni di figli e nuore, figlie e generi. In questa pronuncia, il giudice, infatti, estendendo l'interpretazione dell'art.333 del codice civile, ha riscontrato nel comportamento dei genitori volto a negare il diritto dei bambini alla conservazione dei legami familiari, sancito dal nuovo testo dell'art.155 c.c., una condotta dannosa e gravemente pregiudizievole per i figli. Infine, Le faccio presente che in queste situazioni, il Tribunale per i minorenni deve verificare il corretto esercizio della potestà dei genitori, valutando esclusivamente il bene e l'interesse esclusivo dei minori e non quello dei nonni.

Tenga anche presente che quando la situazione è grave e nel caso fallisse il tentativo di accordo tra le parti, il giudice potrebbe incaricare i servizi sociali di mediare tra le due posizioni, fissando incontri assistiti tra i nonni e i bambini. 

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASSISTENZA LEGALE

Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.