La Corte di Cassazione precisa che le spese universitarie per vitto, tasse e libri sono spese ordinarie, prive dei requisiti di prevedibilità e straordinarietà.
Quindi, le spese universitarie non possono essere qualificate come “straordinarie” perché non presentano i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per essere tali.
Esse sono infatti spese ordinarie perché rientrano nel regime ordinario di vita dei figli.
Si tratta di somme preventivabili che si ripetono e che possono integrare l'assegno di divorzio da riconoscere all'ex coniuge con cui il figlio maggiorenne e non autosufficiente convive.
Le spese per le tasse, l'alloggio e i libri si possono in effetti conoscere in anticipo con un mero calcolo matematico.
Queste sono le precisazioni contenute nell'ordinanza n. 34100/2021.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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