Per la Corte di Cassazione non è addebitabile al marito la separazione per abbandono del tetto coniugale se quando scappa con l'amante il matrimonio era già in crisi.
Queste sono le conclusioni a cui sono giunti i Supremi Giudici con l'ordinanza n. 11162/2019 con cui hanno respinto il ricorso di una ex moglie.
Per l'addebito è necessario dimostrare che l'abbandono della casa per fuggire con l'amante ha rappresentato la causa della rottura del rapporto matrimoniale e della intollerabilità della convivenza.
Per informazioni, consulenze legali ed assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili. Garantiamo sempre un valido e concreto aiuto legale con elevata competenza, professionalità e serietà.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _