Per la Corte di Cassazione, il Giudice che riconosce alla moglie l'assegno di mantenimento deve spiegare perché la stessa non può lavorare, se il marito è fallito, disoccupato ed invalido.
Pertanto, la Corte accoglie alcuni motivi del ricorso con cui un marito lamenta la mancata indicazione delle ragioni per le quali la Corte di Appello ha riconosciuto in favore della moglie un mantenimento di euro 1.000,00 al mese e l'assegnazione della casa coniugale senza spiegare perché la stessa non possa lavorare per mantenersi, visto che lo stesso è fallito, disoccupato ed invalido.
I Giudici rilevano la non idoneità della motivazione fornita dalla Corte d'Appello, stabilendo che il giudice del gravame deve dare comunque conto, anche in modo sintetico delle ragioni per le quali ritiene di dover confermare le conclusioni della sentenza di primo grado.
Questo è stato stabilito nell'ordinanza n. 40280/2021.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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