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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il chiamato all'eredità può avere interesse a non conseguirla. Oppure il chiamato all'eredità potrebbe voler rinunciare allo scopo di voler avvantaggiare altri, si pensi al genitore che rinuncia a favore del figlio.

Pertanto l'acquisto all'eredità non è automatico in quanto presuppone, di regola, l'accettazione da parte dell'erede ai sensi dell'articolo 459 del codice civile.

Con l'accettazione dell'eredità, l'erede subentra al de cuius in tutti i rapporti attivi e passivi che costituiscono il patrimonio o quota del patrimonio lasciatogli.

L'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione.
Se l'eredità viene accettata puramente e semplicemente, il patrimonio ereditario si confonde con quello dell'erede: ne consegue che l'erede risponde dei debiti ereditari anche oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

Ma l'erede può anche limitare la propria responsabilità entro il valore dell'attivo ereditario purché egli segua una particolare procedura secondo la quale l'erede accetti con beneficio d'inventario.

L'accettazione dell'eredità può essere anche tacita quando il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe fatto se non nella qualità di erede. Si tratta di un comportamento concludente.

Il diritto di accettare l'eredità si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato decade dal diritto di accettare e l'eredità potrà venire accettata dal chiamato in subordine.

L'accettazione all'eredità si può impugnare per violenza e dolo ma non per errore.

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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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