Si le agevolazioni ci sono.
I trasferimenti attuati tra coniugi in sede notarile trovano la propria causa nella separazione o nel divorzio, in quanto atti diretti a regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi.
Pertanto, anche un atto di trasferimento immobiliare rientra nell'agevolazione di cui all'art. 10, L. 6 marzo 1987 n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate.
L'atto pubblico di trasferimento immobiliare sarà quindi esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e tassa di archivio, essendo dovuti i solo onorari notarili e gli oneri previdenziali oltre alle spese di istruttoria della pratica attinenti alle verifiche ipocatastali.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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