La mora del debitore significa ritardo nell'adempimento di una determinata prestazione, ad esempio un pagamento.
La mora del debitore presuppone la imputabilità del ritardo al debitore: il debitore non è responsabile del ritardo se gli è stato impossibile adempiere per una causa che, con la migliore diligenza, non era in grado di prevedere o prevenire.
L'onere della prova di tale impossibilità incolpevole grava sul debitore.
La mora può verificarsi automaticamente per il fatto solo del ritardo ovvero mediante un atto di costituzione in mora, con cui il creditore richiede per iscritto l'adempimento.
Si ha mora ex re quando l'obbligazione derivi da fatto illecito, se il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere l'obbligazione, se l'obbligazione è a termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Infine vi informiamo che la costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 del codice civile vale ad interrompere la prescrizione.
La conseguenza sanzionatoria principale dell'inadempimento imputabile al debitore è l'obbligo, a suo carico, di risarcire al creditore il danno arrecatogli ai sensi dell'art. 1218 del codice civile.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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