Se il de cuius, il defunto, ha fatto donazioni ai figli legittimi o naturali, ai loro discendenti legittimi o naturali, al coniuge, la legge presume che il defunto, facendo la donazione o le donazioni, non abbia voluto alterare il trattamento che egli ha stabilito per testamento nel caso di successione testamentaria, o è disposto per legge in quello di successione legittima, ma soltanto attribuire loro un anticipo sulla futura successione. Quindi, attenzione, perché le donazioni sono anticipo di eredità!
Perciò i beni donati devono essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario (da qui deriva il nome di collazione) per essere divisi tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote.
La funzione della collazione consiste nel mantenere tra i discendenti e il coniuge del de cuius chiamati a succedere la proporzione stabilita nel testamento o nella legge.
Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
La collazione ha luogo tra il coniuge e i discendenti e non rispetto agli estranei. Oggetto della collazione sono le donazioni, così dirette, ossia i contratti con i quali si arricchisce l'altra parte per spirito di liberalità.
Infine, vi informiamo che la collazione si distingue dall'azione di riduzione in quanto serve a mantenere tra gli aventi diritto la proporzione stabilita nel testamento o nella legge. L'azione di riduzione è, invece, quella di salvaguardare la quota di legittima.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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