La rinuncia all'eredità rientra nello schema generale della rinuncia ai diritti e consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia con la quale il chiamato all'eredità manifesta la sua decisione di non acquistare l'eredità.
La rinuncia all'eredità richiede una forma particolare: la dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
La rinuncia non può farsi da chi si trova in possesso dei beni ereditari, trascorsi tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluzione dell'eredità. Non può farsi nemmeno da chi abbia sottratto o nascosto i beni ereditari.
La rinuncia è, come l'accettazione, un atto legittimo che non tollera né termini né condizioni. L'apposizione di termini o di condizioni rende nullo il negozio.
Gli effetti della rinuncia sono diversi secondo che si tratti di successione legittima o testamentaria.
Nel primo caso, la parte di colui che rinunzia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante.
Se la successione è per testamento, si deve distinguere tra l'ipotesi in cui il testatore abbia previsto il caso della rinuncia ed abbia disposto una sostituzione (ad esempio: istituisco erede Tizio, ma dispongo fin da ora che, se egli rinuncia, gli sostituisco Caio) e quella in cui il testamento non abbia disposto nulla.
Nel primo caso, la quota del rinunciante va a favore della persona indicata dal testatore, nel secondo, se ricorre uno dei casi previsti per la rappresentazione, si applicano le norme già considerate. Se mancano i presupposti per la rappresentazione, la parte rinunciante va a favore dei suoi coeredi, se istituiti senza determinazione di parti o in parti uguali, altrimenti va a favore degli eredi legittimi.
La rinuncia è revocabile ovvero chi ha rinunciato può tornare sulla decisione presa ed accettare l'eredità, però non deve essere trascorso il termine di dieci anni per la prescrizione e l'eredità non deve essere nel frattempo essere stata accettata da un altro chiamato.
Come l'accettazione, la rinuncia può essere impugnata soltanto per violenza o dolo.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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