Se nell'ambito dei procedimenti di separazione o di divorzio vengono posti in essere atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali di cui all'art.19 della n.74/1987.
Tale articolo esenta dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione degli assegni ed ai procedimenti di revisione dell'assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione con sentenza n.11458 del 30.05.2005 ha precisato che l'esenzione prevista dalla legge n.74/1987 va estesa a tutti gli atti con i quali i coniugi provvedono a dare nuova sistemazione ai loro interessi economici, compresi gli atti con i quali trasferiscono le proprietà immobiliari ai figli in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione.
Recentemente, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E dello scorso 21 febbraio è stata chiara, sottolineando che la soppressione delle esenzioni fiscali prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. 23/2011, non opera con riferimento a quelle previsioni normative che non si sostanziano in una riduzione di aliquote, nella previsione di un imposta fissa o nell'esenzione dall'imposta di registro (come stabilito dall'art.19 L.74/87).
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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