Il genitore collocatario, potrebbe manifestare la necessità di trasferirsi per motivi di lavoro od altro.
Il diritto al trasferimento dalla propria residenza o sede lavorativa, costituiscono oggetto di libera scelta dell'individuo, espressione di diritti fondamentali enunciati dalla Costituzione (art. 16).
Nel caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario ha diritto di trasferire la residenza e la sede lavorativa dove vuole, costituendo un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito.
Pertanto, in casi del genere, il giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole.
Tale diritto non è suscettibile di essere valutato negativamente se non quando ponga l'assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e ciò può avvenire soltanto se il trasferimento in altra sede della residenza e della collocazione del minore stesso siano incompatibili con le esigenze fondamentali della prole, oltre che con l'interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non sia prevalentemente collocatario.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4796 del 14 febbraio 2022.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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