Dovete sapere che l'ipoteca ha per oggetto beni iscritti in pubblici registri.
Mentre il pegno ha per oggetto beni non iscritti.
Entrambi sono diritti reali che hanno la funzione di garantire la soddisfazione di un credito.
Essi possono venire costituiti su cose di proprietà dello stesso debitore, oppure su cose appartenenti ad un terzo, il quale si presti così a garantire per un debito altrui.
Evidenziamo che il diritto di pegno o ipoteca segue la cosa ed è opponibile al terzo.
Vi informiamo che è nullo il patto commissorio, cioè il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà passi al creditore ex art. 2744 c.c..
Si tratta di una regola di protezione contro possibili operazioni usurarie. Essa ha lo scopo di evitare che il creditore si arricchisca ingiustamente dell'eventuale eccedenza del valore della cosa rispetto al credito garantito, con danno per il debitore e per gli altri creditori di questo.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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