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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Con la recente pronuncia n.3753 del 18.02.2014, la Corte di Cassazione ha precisato che il coniuge a cui viene attribuita la proprietà della casa coniugale in sede di separazione personale, non perde il diritto alle agevolazioni sulla prima casa, anche se è già proprietario di un altro immobile.

Presupposto di questa sentenza è che l'attribuzione della proprietà stabilita dai coniugi, in adempimento di una condizione inserita nel ricorso per separazione consensuale, non costituisce “ una alienazione dell'immobile che possa rilevare ai fini della decadenza dei benefici prima casa, bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fine della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della convivenza e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa.

Con la sentenza n.3753/2014 la sezione tributaria della S.C. ha confermato un principio già consolidato, secondo il quale l'assegnazione della ex casa coniugale non costituisce atto ad efficacia reale, con conseguente trasferimento dei diritti reali, ma una mera regolamentazione dei rapporti fra i coniugi e nella maggior parte dei casi fra il coniuge non assegnatario e i figli minorenni.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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