La rinuncia all'eredità è una dichiarazione formale che deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale e deve essere inserita nel registro delle successioni. Scegliere di farla in Tribunale comporta un risparmio di spese.
Al pari dell'accettazione, la rinuncia non tollera l'apposizione di una condizione o di un termine, né può essere parziale a pena di nullità.
La rinuncia del chiamato all'eredità rende possibile l'acquisto dell'eredità stessa da parte del chiamato in subordine che può anche lui a sua volta rinunciare.
Fino a quando l'acquisto di erede non sia avvenuto, il rinunciante conserva la possibilità di accettare l'eredità, così revocando la precedente rinuncia: ciò presuppone che il diritto di rinunciare non sia prescritto.
Al pari dell'accettazione, la rinuncia non è impugnabile per errore, mentre è impugnabile per violenza o per dolo.
Il diritto di rinunciare all'eredità, così come l'accettazione, può essere esercitato entro dieci anni dalla morte del defunto. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La rinuncia all'eredità non può farsi prima dell'apertura della successione, perché urterebbe contro il divieto dei patti successori e non può farsi neppure dopo l'accettazione dell'eredità perché l'acquisto della qualità di erede è definitivo per l'esigenza che sia stabile una determinata situazione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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