In caso di inadempimento del coniuge obbligato il giudice può ordinare a terzi che devono somme periodiche all'obbligato, come il datore di lavoro, di pagare direttamente al beneficiario l'importo stabilito dalla sentenza di separazione.
Deve essere redatto un ricorso ex art. 156 comma sesto c.c. che presuppone l'inadempimento dovuto dal coniuge obbligato e può essere intrapreso per ordinare al terzo che deve somme all'obbligato di pagare direttamente al coniuge destinatario.
Infatti, il ricorso ex art. 156 c.c. è finalizzato a garantire il diritto di credito del coniuge avente diritto al mantenimento.
Questo ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11239 del 9 giugno 2022.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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