Nel contesto delle riforme attuate per accelerare i tempi per ottenere il divorzio, si inserisce la legge n. 55 del 2015 che ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto “divorzio breve “.
In forza delle predette modifiche legislative, la domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio potrà essere proposta dopo un periodo di separazione ininterrotta di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel caso di procedimento giudiziale, termine ridotto a sei mesi nel caso di separazione consensuale, ivi compresa quella posta in essere attraverso la procedura di negoziazione assistita regolata dalla legge n.162 del 2014.
Soltanto con il divorzio si scioglie il vincolo coniugale, si perdono i diritti ereditari e si può passare a nuove nozze.
Con il divorzio possono essere confermate le condizioni della separazione oppure modificata.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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