Per poter chiedere l'assegno divorzile una tantum bisogna fare una domanda congiunta di divorzio.
Si può chiedere soltanto in caso di divorzio.
E' previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Si tratta di una soluzione che può essere intrapresa solo se entrambi i soggetti coinvolti sono d'accordo nello scegliere questa modalità di corresponsione dell'assegno divorzile.
Se si opta per tale modalità di versamento in sede di divorzio, non è una decisione che può essere presa dal giudice che però deve approvarla.
L'assegno una tantum può essere rappresentato anche dal trasferimento di un immobile, come una casa o un diritto reale di proprietà.
Chi riceve l'assegno divorzile una tantum non può vantare altre pretese future nei confronti dell'ex coniuge.
La somma versata una tantum non viene tassata come invece capita per l'assegno divorzile periodico ovvero mensile.
Chi riceve la somma non può vantare altre pretese future nei confronti dell'ex coniuge. Infatti si specifica sempre che il versamento è a definizione tombale di ogni eventuale pretesa futura.
Sempre al beneficiario non spetterà una quota di TFR e neppure la pensione di reversibilità in caso di decesso dell'ex coniuge.
Ogni situazione è a sé e deve essere ben valutata.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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