Occorre premettere che la comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia che opera di diritto, ma i coniugi possono però decidere di adottare il regime alternativo della separazione dei beni.
La Corte di Cassazione con sentenza n.6020 del 16.03.2014 ha respinto il ricorso di una moglie che riteneva di avere diritti di proprietà su un immobile, avendo partecipato alla sua costruzione. I giudici hanno richiamato un principio già espresso dalle Sezioni Unite nel lontano 1996 con la sentenza n.651/1996 secondo cui “ la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale ai sensi dell'art.177, I comma, lettera b del codice civile”.
In sostanza, la cosidetta “accessione” prevale sulla comunione e quindi il coniuge proprietario del suolo acquista anche la piena proprietà dell'immobile edificato sul medesimo.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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