chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

Questo articolo è stato scritto da:

stef 01

Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

L'argomento oggetto del decreto del 13.06.2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Venere è estremamente attuale in quanto facebook è il social network di più frequente utilizzo. Il 30% delle separazioni ha come causa scatenante proprio facebook che permette di scoprire infedeltà ed anche comportamenti e stili di vita che possono incidere sulle decisioni relative all'affidamento dei figli. Spesso proprio facebook, dopo la separazione, crea conflitti e guerre nelle aule dei Tribunali.

Il caso riguarda una coppia di coniugi separati che in sede di separazione avevano rinunciato entrambi alla richiesta di mantenimento perchè autonomi economicamente. Dopo qualche tempo, la donna aveva perso il lavoro anche per una diminuzione della sua capacità lavorativa dovuta ad una patologia, chiedendo al Tribunale una modifica delle condizioni di separazione con richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento.

Il marito si difendeva adducendo che la donna intratteneva una convivenza stabile con un medico che le faceva avere un tenore di vita alto rispetto a quello avuto durante il matrimonio. Allora, lo stesso produceva in giudizio alcune immagini della donna in compagnia del nuovo compagno, prelevate da facebook.

Il Tribunale ha ritenuto che le informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che caratterizza, invece, quelle contenute nei messaggi scambiati in chat. Queste possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, mentre quelle pubblicate sul profilo personale, in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da terzi, non possono ritenersi assistite da protezione.

Quindi, per il Tribunale partenopeo il solo fatto della semplice pubblicazione li rende conoscibili da terzi ed utilizzabili in sede giudiziaria.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASSISTENZA LEGALE

Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.