Spetta l'assegno divorzile alla ex moglie, in ragione del contributo alla formazione del patrimonio del marito, visto che si è dedicata per tutta la durata del matrimonio all'accudimento ed all'educazione dei figli, peraltro scelta condivisa con l'ex coniuge, essendo impedita così allo svolgimento di altre attività lavorative.
Questo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13224/2023 dichiarando inammissibile il ricorso dell'uomo avverso la sentenza della Corte d'Appello che lo condannava a versare un assegno divorzile di oltre 2 mila euro, comprendendo anche la somma dovuta per sostenere gli oneri locativi dell'ex moglie.
Ciò in ragione della notevole redditività dell'attività imprenditoriale dell'uomo, oltre alla proprietà di vari immobili.
L'ex moglie invece aveva profuso un notevole impegno in famiglia per la crescita dei tre figli in 25 anni di durata del matrimonio, contribuendo al notevole incremento patrimoniale dell'ex marito acquistato nel corso del matrimonio.
Pertanto l'assegno divorzile rispondeva alle funzioni assistenziali, compensative e perequative (S.U. n. 18287/18; n. 23583/22).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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