In tema di assegno di mantenimento, l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1 del codice civile, non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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