La Corte di Cassazione ha sancito che sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la previa concertazione con l'altro, richiesta dal titolo giudiziale vincolante tra le parti.
Nel caso di specie la madre, agiva in giudizio per ottenere la restituzione di quanto anticipato a titolo di spese di straordinarie a favore dei figli minori.
L'uomo si opponeva lamentando l'assenza di un previo accordo in merito agli esborsi anche perché era una somma notevole.
La Corte di cassazione con ordinanza n.793/2023 rigettava il ricorso presentato e confermava la sentenza di merito.
Per la Corte gli esborsi non concordati e anche non documentati risultano irripetibili.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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