L'art. 12 della legge sul divorzio riconosce una percentuale dell'indennità di fine rapporto all'ex coniuge.
Il coniuge divorziato se non è passato a nuove nozze ed in quanto titolare di assegno ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto di lavoro anche se l'indennità viene maturata dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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