La Corte di Cassazione con ordinanza n. 35253/2023 ha ribadito quanto già chiarito dalla Corte di Strasburgo cioè che sussiste il diritto alla frequentazione tra il minore e il genitore non coabitante e che lo Stato deve predisporre strumenti idonei per garantire il rispetto del diritto del genitore e del figlio non coabitante alla reciproca frequentazione, e che a tal fine le misure devono essere rapide ed effettive e non stereopatiche ed automatiche, e il giudice deve esercitare un adeguato controllo sull'operato dei servizi sociali.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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