La collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del coerede donatario, e la scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi, ma se il coerede donatario, a cui spetta la scelta di effettuare la collazione, non la esercita, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore della quota di sua spettanza.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza datata 11 luglio 2024 n. 19072.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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