L'art. 9 della Legge 898/70 consente espressamente la possibilità di chiedere la revisione dell'assegno divorzile quando, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sopravvengano “giustificati motivi”.
E' la situazione, ad esempio, della perdita definitiva del posto di lavoro da parte dell'obbligato, oppure della moglie beneficiaria dell'assegno divorzile che ottenga un contratto stabile di lavoro.
La revisione dell'assegno divorzile presuppone l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento che ha disposto l'assegno divorzile.
La decisione sulla revisione muove dal riconoscimento del mutamento delle condizioni di fatto che devono essere provate in giudizio perché la prova è fondamentale per la decisione del giudice a proprio favore.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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