Vi informiamo che si possono considerare violazioni del dovere di fedeltà anche i casi di tradimento virtuale e tradimento apparente in quanto deleteri per la prosecuzione della comunione materiale e spirituale della coppia.
Ed in particolare:
- sexting: conversazioni a sfondo sessuale intrattenute via chat con altre persone;
- iscrizione a siti di appuntamenti (Tinder, Badoo, Meetic, etc.) (Cass. ordinanza n. 0384/2018);
- email e messaggi che facciano ritenere un coinvolgimento quanto meno emotivo o sentimentale verso un altro soggetto terzo alla coppia (Cass. n. 14414/2016 e Cass. n. 5510/2017);
- il dichiarare sui social media di essere single in costanza di matrimonio (Trib. Palmi sentenza n. 6/2021).
Rientrano nella c.d. infedeltà apparente tutti quei casi in cui il tradimento non venga consumato, né fisicamente né virtualmente. Tutti quei casi in cui la condotta del coniuge fa supporre ai terzi l'esistenza di una relazione extra coniugale anche se in concreto una relazione non c'è.
Per informazioni, consulenze legali ed assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili. Garantiamo sempre un valido e concreto aiuto legale con elevata competenza, professionalità e serietà.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _