Vi informiamo che qualsiasi sentenza o provvedimento che condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo esecutivo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
La riforma Cartabia ha introdotto il nuovo articolo 156 comma 5 del codice di procedura civile il quale sancisce che “i provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico a favore dei figli o delle parti, sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Il Giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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