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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Con la sentenza n. 14642/2024 il Tribunale di Roma ha chiarito le responsabilità dell'assegnatario della casa coniugale in merito alle spese. L'assegnatario è responsabile delle spese ordinarie legate all'immobile, come gli oneri condominiali e le utenze.

Tuttavia, l'amministratore ha facoltà di rivalsa sul proprietario non assegnatario qualora l'assegnatario non paghi le spese. In tale caso, il proprietario non assegnatario ha diritto di rivalsa nei confronti del coniuge assegnatario per recuperare gli importi versati.

Vi informiamo che le spese ordinarie sono a carico dell'assegnatario, mentre quelle straordinarie restano in capo al proprietario dell'immobile.

Tra le spese ordinarie rientrano: le spese condominiali ordinarie, le utenze (acqua, luce e gas) e le piccole riparazioni ed interventi di riparazione ordinaria.

Le spese straordinarie sono a carico del proprietario e sono: le importanti ristrutturazioni, gli interventi strutturali e di rifacimento del tetto o delle facciate, sostituzione di impianti e lavori di manutenzione straordinaria.

Per informazioni, consulenze legali ed assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili. Garantiamo sempre un valido e concreto aiuto legale con elevata competenza, professionalità e serietà.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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