Con la sentenza n. 14642/2024 il Tribunale di Roma ha chiarito le responsabilità dell'assegnatario della casa coniugale in merito alle spese. L'assegnatario è responsabile delle spese ordinarie legate all'immobile, come gli oneri condominiali e le utenze.
Tuttavia, l'amministratore ha facoltà di rivalsa sul proprietario non assegnatario qualora l'assegnatario non paghi le spese. In tale caso, il proprietario non assegnatario ha diritto di rivalsa nei confronti del coniuge assegnatario per recuperare gli importi versati.
Vi informiamo che le spese ordinarie sono a carico dell'assegnatario, mentre quelle straordinarie restano in capo al proprietario dell'immobile.
Tra le spese ordinarie rientrano: le spese condominiali ordinarie, le utenze (acqua, luce e gas) e le piccole riparazioni ed interventi di riparazione ordinaria.
Le spese straordinarie sono a carico del proprietario e sono: le importanti ristrutturazioni, gli interventi strutturali e di rifacimento del tetto o delle facciate, sostituzione di impianti e lavori di manutenzione straordinaria.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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