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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22291/2024 chiarisce e sintetizza come viene ripartito l'onere di allegazione dei fatti e quello probatorio in capo ai coniugi coinvolti in un giudizio di separazione con addebito.

Il richiedente deve allegare e provare la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio ed il nesso causale con la crisi familiare.

Chi si difende deve allegare e provare fatti utili a dimostrare la preesistenza della crisi familiare e/o l'indipendenza di quest'ultima dalla violazione di un obbligo come, ad esempio, quello della fedeltà.

Vi informiamo che l'addebito della separazione per violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio, può essere chiesto solo con la separazione giudiziale nel primo atto introduttivo del giudizio ovvero nel ricorso.


 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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