La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo dove si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio nazionale.
Chi rinuncia deve farlo con una dichiarazione resa al Notaio o al Cancelliere del Tribunale competente entro 3 mesi se si è nel possesso dei beni ereditari o entro 10 anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non si è osservata la forma scritta.
La rinuncia presuppone l'apertura della successione. Al rinunciante subentrano i discendenti in rappresentazione ex art. 467 c.c..
Nel caso di minorenni occorre il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.
Se si decide di rivolgersi al Tribunale, i costi sono ridotti.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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