In tema di addebito della separazione, ove il richiedente l'addebito non contesti in modo specifico le allegazioni della controparte circa la carenza originaria di un solido rapporto tra le parti e la preesistenza della crisi rispetto alla violazione del dovere di fedeltà coniugale, detta violazione deve reputarsi conseguenza e non causa della crisi, con correlato rigetto della domanda di addebito.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 195 del 25 marzo 2025.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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