Un coniuge che registra in casa la conversazione dell'altro coniuge con terzi, come ad esempio il suocero, commette il reato di interferenze illecite nella vita privata. Tale condotta viola il diritto alla privacy, tutelato dall'art. 615 bis del codice penale.
Per il concretizzarsi del reato basta che colui che registra non partecipi al dialogo, indipendentemente dal fatto che l'autore viva nell'abitazione e quindi anche senza che ciò implichi una violazione del domicilio.
Dovete sapere che la registrazione di conservazioni è giustificata solo in caso di esercizio di un diritto, adempimento di dovere o legittima difesa.
Il caso riguarda un uomo che aveva registrato la conversazione tra la moglie e il suocero. Secondo il PM questo comportamento integra il reato di interferenze illecite.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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