Il d.lgs n. 154/2013 stabilisce che la scelta della residenza del minore rientra tra le decisioni di maggiore importanza e pertanto devono essere concordate dai genitori anche in caso di affidamento esclusivo. Quindi, occorre il consenso dell'altro genitore.
Sebbene ai sensi degli articoli 13 e 16 della Costituzione il genitore con cui abita il minore, è libero di trasferire la propria residenza, tuttavia non può cambiare anche quella del figlio minore, poiché rischia di incorrere in una misura di tipo sanzionatorio ai sensi dell'art. 709 - ter cpc.
Viceversa il genitore non collocatario può in ogni momento cambiare la sua residenza eventualmente incidendo sui suoi tempi di frequentazione con il minore anche senza un previo accordo con l'altro genitore o un'autorizzazione del tribunale, salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 337-sexies del codice civile.
In virtù del principio della bigenitorialità si deve tenere conto anche degli interessi del genitore non collocatario a mantenere un rapporto quotidiano con il figlio.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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