Vi informiamo che la titolarità dell'assegno divorzile conferisce la possibilità di conseguire una quota sostanziosa del TFR dell'ex marito.
L'art. 12 bis della legge sul divorzio stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia diritto se non è passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile ad una percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto maturata negli anni coincidenti con il matrimonio e percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, qualora il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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