L'unico comune denominatore e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio deve trovarsi nella precondizione dello squilibrio economico - patrimoniale e reddituale conseguente allo scioglimento del vincolo.
In caso di sostanziale parità o squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalla Suprema Corte.
Nell'ipotesi contraria, della emissione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente ed esclusiva a carico del coniuge.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16313 del 17 giugno 2025.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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